Dal 9 agosto 2017 è entrato ufficialmente in vigore il DLGS n. 106 del 16 giugno 2017che disciplina l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo n.305/2011, che fissa le condizioni da rispettare per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Approvato su volontà del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero di Giustizia e Vigili del Fuoco, il DL 106/2017 ha il fine di regolare e semplificare il quadro normativo relativo ai prodotti da costruzione migliorando trasparenza, efficacia, rispetto e armonizzazione delle misure già esistenti. Il Decreto stabilisce inoltre le condizioni per l’immissione dei prodotti sul mercato, le regole per la dichiarazione di prestazione DoP e le informazioni e istruzioni sulla sicurezza dei prodotti, coinvolgendo l’intera filiera: dai fabbricanti ai costruttori, passando per i direttori dei lavori, collaudatori e anche progettisti.
Con il nuovo decreto quindi bisognerà prestare sempre maggiore attenzione ai materiali scelti per le costruzioni: essi devono essere marcati CE qualora esista una norma armonizzata o una valutazione tecnica europea, oppure se non prevista serve un’adeguata documentazione del produttore che li dichiari idonei per l’applicazione a cui sono adibiti. Restano invece ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche sulla progettazione, esecuzione/collaudo e manutenzione delle opere da costruzione.
Responsabilità dei progettisti e del fabbricante
Particolari responsabilità e adempimenti ricadono in particolare su progettisti e fabbricanti. Infatti per quanto riguarda i primi, il nuovo Decreto stabilisce che “il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi sia punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro” e che “qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio il professionista sia punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro”.
Per quanto concerne il fabbricante invece, sono disciplinati degli adempimenti sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché nuovo e pertanto originale). Il fabbricante, in questo caso, dovrà redigere una dichiarazione di prestazione del prodotto e qualora violi tale obbligo sarà “punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato” sarà “punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio”.
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